L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
Chi paga
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:
• proprietario dell’immobile;
• titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
• genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
• concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’imposta è dovuta in proporzione alle quote di possesso sugli immobili ed in funzione dei mesi dell’anno per i quali si è protratto il possesso considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni.
Come si calcola la base imponibile
Il valore dell’imposta si calcola facendo riferimento al valore catastale dei beni.
Per calcolare l’IMU è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato ottenuto per i coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sotto indicati:
Categoria catastale moltiplicatore IMU
A/1, A/2, A/3, A4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6, C/7 (pertinenze): 160.
B – C/3 – C/4 - C/5: 140.
A/10: 80
D: 65 ad eccezione del D5
D5: 80.
C/1: 55.
Aree fabbricabili: si fa riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposta. Se è in atto la costruzione di un fabbricato, la demolizione o un intervento di recupero dello stesso, la base imponibile è determinata con riferimento al valore del'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori.
Il Comune di Montevarchi determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, con soli fini indicativi e di riferimento. Essi rappresentano i valori minimi delle aree su cui pagare l'IMU, al di sotto dei quali scattano le attività di accertamento. I valori determinati non rappresentano il fattore da utilizzare per il calcolo dell'imposta.
Fabbricati in locazione finanziaria: per tale tipologia si rimanda al testo della legge.
Terreni agricoli: il valore è costituito dall’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, e moltiplicato:
per 135 per i terreni non coltivati direttamente (art 13, comma 5, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
Base imponibile per immobili storici e per immobili inagibili o inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione). L'inagililità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale descrive lo stato di fatto dell'immobile in oggetto.
Condizioni di fatiscenza dell'immobile soggetto a IMU che comportano la riduzione del 50% della base imponibile
In base al regolamento comunale, le caratteristiche sopravvenute di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto d'imposta consistono nel degrado fisico tale che occorrono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che nel contempo tali immobili risultino diroccati, pericolanti, fatiscenti, statisticamente compromessi. Si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone
L'inagibilità, inabitabilità, o stato di fatiscenza deve essere portata a conoscenza del Comune fin da quando si verifica mediante dichiarazione da presentare su modello ministeriale.
Abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
AGEVOLAZIONI
Principali agevolazioni previste da norme statali, alle quali si aggiungono quelle stabilite dal Consiglio Comunale di Montevarchi con Deliberazione n. 59 del 28/07/2020
• aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019]
Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020;
• abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.