Presentare domanda di Autotutela

Servizio attivo

Per “autotutela” si intende il potere della Pubblica Amministrazione di rettificare o annullare un atto riconosciuto, in fase di riesame, non corretto.

A chi è rivolto

Ai cittadini che ritengono l'atto tributario ricevuto errato

Descrizione

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando il vizio dell'atto deriva da:

  •  errore di persona;
  •  evidente errore logico o di calcolo;
  •  errore sul presupposto dell'imposta;
  •  doppia imposizione;
  •  mancata considerazione di pagamenti di  imposta,  regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, non considerati precedentemente;
  • errore materiale del  contribuente,  facilmente  riconoscibile dall'Amministrazione.

Gli atti che possono essere annullati o rettificati, d'ufficio o su istanza del cittadino, sono:

  • avvisi di accertamento
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie 
  • ruolo
  • atti di diniego di agevolazioni tributare, di diniego di rimborsi, etc.

Qualora si riceva uno degli atti sopra elencati che si ritenga non corretto, ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi.
L’Ufficio Tributi, verificati i dati contenuti nell'atto alla luce delle nuove informazioni presentate, può procederne alla conferma, alla rettifica o all’annullamento.

L'autotutela offre la possibilità di porre rimedio ad errori commessi, evitando così il ricorso agli Organi del Contenzioso Tributario.

L'autotutela è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione. La presentazione di un'istanza di autotutela da parte di un cittadino non sospende e neppure interrompe i termini di decadenza per la presentazione del ricorso al giudice tributario. 
Il contribuente deve porre attenzione ai termini. Dalla notifica ha 60 giorni di tempo per espletare il ricorso, senza considerare il periodo intercorrente per l'autotutela.

Come fare

Il modulo di richiesta di annullamento o rettifica può essere presentate nelle seguenti modalità:

  • Tramite raccomandata AR indirizzata a: Comune di MONTEVARCHI – Piazza Varchi n. 5 - 52025 MONTEVARCHI (Arezzo). Per l’invio tramite servizio postale farà fede il timbro di arrivo della richiesta.

  • Via Fax al numero 055-982851

Cosa serve

La presentazione del modulo di richiesta corredata da copia del documento d'identità

Cosa si ottiene

L'eventuale rettifica o l'annullamento dell'atto.

Tempi e scadenze

Nessuna scadenza

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di Riferimento

  • Legge n. 656 del 30.11.1994, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale", art. 2-quater
  • D.M. (Decreto del Minestero delle Finanze) n. 37 del 11.02.1997, "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria."
  • D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).", artt. 38, 75 e 76

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Economico Finanziaria

Palazzo Comunale, Piazza Varchi 5, Montevarchi, Arezzo, Toscana, 52025, Italia

Telefono: 05591081
Email: deventig@comune.montevarchi.ar.it

Pagina aggiornata il 23/05/2024