I casi più frequenti di autotutela si hanno quando il vizio dell'atto deriva da:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, non considerati precedentemente;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
Gli atti che possono essere annullati o rettificati, d'ufficio o su istanza del cittadino, sono:
- avvisi di accertamento
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie
- ruolo
- atti di diniego di agevolazioni tributare, di diniego di rimborsi, etc.
Qualora si riceva uno degli atti sopra elencati che si ritenga non corretto, ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi.
L’Ufficio Tributi, verificati i dati contenuti nell'atto alla luce delle nuove informazioni presentate, può procederne alla conferma, alla rettifica o all’annullamento.
L'autotutela offre la possibilità di porre rimedio ad errori commessi, evitando così il ricorso agli Organi del Contenzioso Tributario.
L'autotutela è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione. La presentazione di un'istanza di autotutela da parte di un cittadino non sospende e neppure interrompe i termini di decadenza per la presentazione del ricorso al giudice tributario.
Il contribuente deve porre attenzione ai termini. Dalla notifica ha 60 giorni di tempo per espletare il ricorso, senza considerare il periodo intercorrente per l'autotutela.