Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art. 6 legge 162/2014)
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
Modalità di invio della convenzione
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curato dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
Almeno uno degli avvocati coinvolti nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione.
Gli avvocati possono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Montevarchi
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale o per fax.
COMPETENZA
L'Ufficio di stato civile del Comune di Montevarchi è competente a ricevere la convenzione se:
è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
FORMA DELLA CONVENZIONE E TEMPI
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
Modalità di invio della convenzione
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curato dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
Almeno uno degli avvocati coinvolti nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione.
Gli avvocati possono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Montevarchi
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale o per fax.
COMPETENZA
L'Ufficio di stato civile del Comune di Montevarchi è competente a ricevere la convenzione se:
è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
FORMA DELLA CONVENZIONE E TEMPI
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.