Richiedere la registrazione di un Accordo di Separazione o Divorzio

Servizio attivo

Accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile

A chi è rivolto

Alle coppie sposate che intendono separarsi o divorziare consensualmente tramite la registrazione in Comune di un accordo di separazione o di divorzio

Descrizione

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
​L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.
 
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici .
 
  
CONDIZIONI

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Montevarchi, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Montevarchi;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano  trascritto a Montevarchi l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, della coppia,  minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi, ad eccezione della previsione dell'erogazione dell'assegno di mantenimento mensile.
Va pertanto escluso dall'accordo davanti all'ufficiale di stato civile qualunque patto relativo a rapporti patrimoniali, ad esempio l'uso della casa coniugale e qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.

Come fare

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
 
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento contattando l'Ufficio di Stato Civile.

 
CONFERMA DELL'ACCORDO
 
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

MODIFICA DEGLI ACCORDI
 
E' possibile per i coniugi  modificare  consensualmente le condizioni  contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale, ad eccezione del riferimento all'assegno di mantenimento.
 
Sarà necessario concordare un appuntamento da  prenotare contattando l'Ufficio Stato Civile.
 
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da pagare alla Tesoreria Comunale
 

Cosa serve

  • Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi,  autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Cosa si ottiene

L'accordo di separazione richiesto

Tempi e scadenze

Conferma non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto

Costi

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso, da pagare alla Tesoreria Comunale (punto 4 DGC n. 253 del 11/12/2014)

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art. 6 legge 162/2014)
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 
Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte,  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
 
L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
 
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia .
 

TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
 
Modalità di invio della convenzione
 
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curato dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
Almeno uno degli avvocati coinvolti nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione.
 
Gli avvocati  possono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Montevarchi 
 
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale o per fax.
 
 
COMPETENZA
 
L'Ufficio di stato civile del Comune di  Montevarchi  è competente a ricevere la convenzione se:
 
è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

FORMA DELLA CONVENZIONE E TEMPI
 
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
 
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
 
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
 
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
 
Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec,  conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
 
 
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
 
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
 

 
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
 
Modalità di invio della convenzione
 
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curato dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
Almeno uno degli avvocati coinvolti nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione.
 
Gli avvocati  possono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Montevarchi 
 
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale o per fax.
 
 
 
COMPETENZA
 
L'Ufficio di stato civile del Comune di  Montevarchi  è competente a ricevere la convenzione se:
 
è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.


FORMA DELLA CONVENZIONE E TEMPI
 
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
 
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
 
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
 
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
 
Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec,  conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
 

 
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
 
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Via dei Mille, 7, 52025 Montevarchi AR

Telefono: 0559108293
Telefono: 0559108238
Email: anagrafe@comune.montevarchi.ar.it
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Pagina aggiornata il 23/05/2024