Diritti e doveri:
- con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri
- dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione
- entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni
- le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
- all’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari (alimenti)
- in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)
Le persone dello stesso sesso che hanno contratto un matrimonio (o un'unione civile) all’estero possono richiederne la trascrizione nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Montevarchi. In questo caso l’atto può essere consegnato direttamente dall’interessato oppure trasmesso al Comune dall’Autorità Diplomatica Italiana presente nel paese di formazione dell’atto stesso.
Il documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa vigente.
Si ricorda che non è possibile ripetere in Italia il matrimonio o l’unione civile che si sono svolti all'estero.
Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere il regime di comunione o di separazione dei beni. In mancanza di scelta viene applicato il regime di comunione dei beni.
Scioglimento dell'unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti
- per divorzio con procedimento giudiziario; è applicabile anche la disciplina semplificata della negoziazione assistita o per accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile senza la necessità del periodo di separazione
- tramite una semplice dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile
- per cambiamento di sesso