La Legge n. 76/2016 ha introdotto in Italia l'istituto delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, purché siano residenti e coabitanti (ossia devono essere iscritti nello stesso stato di famiglia).
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le parti sono unite da legami di parentela, affinità o adozione oppure se anche uno solo sia già sposato o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e Doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti tra i quali:
- la visita al convivente di fatto detenuto
- la visita, l'assistenza e l'accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero
- la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie
- in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell'immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto
- se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno
- in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite
Scioglimento di una convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto avviene:
- in caso di cessazione della coabitazione e/o di residenza di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto, oppure in caso di matrimonio o di unione civile
- su richiesta dell'interessato nel caso vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In tal caso è necessario che uno dei conviventi (o entrambi) presenti la richiesta di scioglimento della convivenza di fatto
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Il Patto di Convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere redatto in forma scritta
- deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti)
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di Montevarchi entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato PDF p7m con firma digitale al seguente indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti
- recesso da parte di una delle parti
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei due contraenti