Dichiarare la costituzione della Convivenza di Fatto

Servizio attivo

Convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale

A chi è rivolto

Alle coppie di fatto che desiderano registrare anagraficamente la propria convivenza e ottenere alcuni diritti sotto esposti

Descrizione

La Legge n. 76/2016 ha introdotto in Italia l'istituto delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, purché siano residenti e coabitanti (ossia devono essere iscritti nello stesso stato di famiglia).

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le parti sono unite da legami di parentela, affinità o adozione oppure se anche uno solo sia già sposato o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e Doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti tra i quali:

  • la visita al convivente di fatto detenuto
  • la visita, l'assistenza e l'accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero
  • la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie
  • in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell'immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto
  • se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno
  • in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite

Scioglimento di una convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto avviene:

  • in caso di cessazione della coabitazione e/o di residenza di uno o di entrambi i componenti della  convivenza di fatto, oppure in caso di matrimonio o di unione civile
  • su richiesta dell'interessato nel caso vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In tal caso è necessario che uno dei conviventi (o entrambi) presenti la richiesta di scioglimento della convivenza di fatto

Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Il Patto di Convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:  

  • deve essere redatto in forma scritta
  • deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti)

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di Montevarchi entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato PDF p7m con firma digitale al seguente indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it e sarà conservato agli atti.

Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti
  • recesso da parte di una delle parti
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  • morte di uno dei due contraenti

Come fare

Le persone interessate a costituire una convivenza di fatto possono farlo

  • Se già coabitanti: tramite la trasmissione del modulo di richiesta al'Ufficio Anagrafe del Comune di Montevarchi
  • Se non coabitanti: effettuando un cambio di residenza (o di abitazione) e allegando alla domanda il modulo di richiesta

Modalità di invio:
con consegna a mano presso gli Uffici Incomune di Montevarchi o di Levane
via Fax al numero 055-982851
tramite PEC all'indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 

Cosa serve

La compilazione dei moduli appositi in base alla richiesta

Cosa si ottiene

  • La costituzione o lo scioglimento della convivenza di fatto
  • La registrazione dell'eventuale contratto di convivenza

 

Tempi e scadenze

In riferimento al contratto di convivenza, ai dell'opponibilità ai terzi, esso, con firma autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di Montevarchi entro 10 giorni dall’avvenuta stipula

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Legge 76/2016

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Via dei Mille, 7, 52025 Montevarchi AR

Telefono: 0559108293
Telefono: 0559108238
Email: anagrafe@comune.montevarchi.ar.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/05/2024