L'inclusione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della Legge n. 53 del 21/03/1990:
- Essere elettore del Comune
- Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore
Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione