E' il documento che dimostra che il cittadino straniero ha la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti di idoneità abitativa previsti dalla legge, al fine di ottenere:
- il primo permesso di soggiorno per lavoro (visto d'ingresso per lavoro);
- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- il ricongiungimento familiare/coesione familiare.
I parametri per il calcolo del numero degli occupanti sono quelli individuati dal Decreto Ministeriale (Sanità) 5 luglio 1975:
- Per gli Alloggi mono-stanza: il calcolo è in relazione alla superficie netta (almeno 28 mq, comprensiva del bagno, per una persona, e almeno 38 mq per due persone).
- Per gli Alloggi di due o più stanze:
- il numero delle persone che possono occupare l’alloggio è stabilito in rapporto alla superficie ed è pari al valore minore risultante tra i calcoli di cui alle successive lettere A) e B), arrotondato per difetto all'unità inferiore:
- A) per i primi 4 abitanti deve essere assicurata una superficie non inferiore a 14 mq, per i successivi abitanti oltre il quarto devono essere assicurati 10 mq di superficie ciascuno;
- B) i locali dotati di finestra aperta verso l'esterno possono essere occupati da 1 persona, se gli stessi presentano una superficie di almeno 9 mq e 2 persone se presentano una superficie di almeno 14 mq. Attenzione: Per il calcolo di cui al presente punto punto B) valgono le seguenti precisazioni:
- dal calcolo verrà escluso un locale da riservare come "stanza di soggiorno" con superficie di almeno 14 mq dotato di finestra aperta verso l'esterno;
- la stanza individuata come "stanza di soggiorno" potrà coincidere con la cucina o con altro vano purché dotata di finestra aperta verso l'esterno;
- della stanza individuata come "stanza di soggiorno", ai fini della determinazione degli abitanti insediabili, si potranno conteggiare solo le eventuali eccedenze di superficie oltre ai 14 mq (in questo caso sarà conteggiata 1 persona se l'eccedenza è di almeno 9 mq e 2 persone se l'eccedenza è di almeno 14 mq).
Se dal calcolo emergesse che gli alloggi con due o più stanze non raggiungono il minimo di una unità, si applicheranno le modalità di calcolo degli occupanti previste per gli alloggi mono-stanza.
Si precisa che non sono rilevanti le superfici di corridoi, disimpegni, vani scala, servizi igienici, ripostigli e locali senza finestre aperte verso l’esterno.
Attenzione: l'attestazione non viene rilasciata se il numero dei residenti nell'immobile è superiore al numero delle persone che possono abitare nell'immobile stesso.
L'alloggio, inoltre, è considerato idoneo se:
- si trova in condizioni igienico sanitarie compatibili con l'uso di abitazione;
- è dotato di allacciamento idrico, elettrico e fognario;
- gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia;
- è presente almeno un servizio igienico dotato di lavabo, wc, aerato direttamente (o con ventilazione forzata) e dotato di allacciamento idrico e fognario;
- è presente la certificazione di abitabilità/attestazione di agibilità
- Attenzione: se non è presente la certificazione di abitabilità/attestazione di agibilità o quest'ultima è precedente al 01/07/1994 è necessario che il proprietario si affidi a un tecnico di fiducia che provvederà a compilare il Modello C: Scheda Tecnica Asseverata per idoneità abitativa che dovrà essere allegato alla domanda