I documenti formati all’estero e/o da autorità estere, per essere validamente prodotti in Italia, devono essere legalizzati.
Oltre alla legalizzazione, i documenti scritti in lingua straniera devono essere muniti di una traduzione ufficiale in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000.
LEGALIZZAZIONE
Possono essere legalizzati:
- i documenti rilasciati all'estero; in questo caso la firma del traduttore ufficiale deve essere legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana presente nel Paese estero (modalità sempre necessaria per la trascrizione nei registri di stato civile);
- i documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare straniera in Italia; in questo caso la firma deve essere legalizzata presso la Prefettura competente per territorio. Ulteriori informazioni relative alla legalizzazione effettuata dalla Prefettura sono disponibili nel sito web della Prefettura di Arezzo.
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino “l’Apostille” gli atti ed i documenti rilasciati dai Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961.
L’Apostille si applica solo ai documenti prodotti all’estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare degli stessi Paesi è necessaria la legalizzazione presso la Prefettura. A quest'ultima disposizione fanno eccezione i Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 1968.
Per l'elenco dei traduttori ufficiali rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale - Piazza Garibaldi n. 3 - Montevarchi - Tel: 055/980464 oppure 055/983270 - orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Cittadini italiani: possono far registrare i propri atti (es. nascita, matrimonio, etc) nei registri di stato civile in modo da poter estrarre i relativi certificati o estratti presso l'ufficio di stato civile
Cittadini stranieri: possono far registrare i propri atti nei registri di anagrafe in modo da poter ottenere aggiornamenti della relazione di parentela nello stato di famiglia