E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione contiene l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante (occorre, pertanto, che quest'ultimo presenti il proprio documento di riconoscimento in corso di validità) le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell'ufficio.
Oltre che dai soggetti riconosciuti dalla legge, ossia da un notaio, cancelliere e segretario comunale, l’autenticazione delle firme può essere redatta da un funzionario incaricato dal Sindaco. In tal caso ci si può rivolgere all'Ufficio Incomune di Montevarchi, all'Ufficio Distaccato di Levane o all'Ufficio Anagrafe.
Nel caso di persona impossibilitata a muoversi, anche temporaneamente, i Messi Comunali garantiscono il servizio di autentica della firma a domicilio (propria abitazione, ospedale, casa di riposo).
Questo servizio è svolto anche per quanti, pur non residenti nel Comune di Montevarchi, sono temporaneamente ricoverati all'Ospedale di Santa Maria alla Gruccia o alla Casa di Riposo per anziani.
L'Autentica di Firma, da parte del Funzionario delegato dal Sindaco, può essere apposta:
- su istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/00 (ad es. sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede diretta a una banca o alle Poste Italiane)
- sulle istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dirette a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di Pubblici Servizi unicamente al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (non procure), ad esempio pensioni, contributi, ecc.
- sugli atti relativi a passaggi di proprietà di beni mobili (ad esempio, autoveicoli, motoveicoli, ecc.) ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006
- nelle quietanze liberatorie del pagamento di un assegno emesso senza provvista, dopo la scadenza del termine di presentazione, ai sensi dell'art. 8 lett. f-bis del D.L n. 70 del 13/05/2011 che ha inserito il comma 3-bis all'art. 8 della Legge n. 386/1990. In questo caso, utilizzare il modulo di quietanza liberatoria
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute, è sostituita da una dichiarazioneresa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
La dichiarazione deve riportare il motivo dell'impedimento ed è resa davanti a un pubblico ufficiale esibendo un documento di identità.