Periodicamente, senza una scadenza fissa (avviene quando la Regione assegna i fondi ai comuni), il Comune emana un Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla prevenzione dell'esecuzione degli sfratti per morosità incolpevole, che intende bloccare i procedimenti di sfratto per morosità incolpevole (casi documentati di reale disagio abitativo) per quei nuclei familiari o singoli che sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di domanda in possesso dei requisiti, il contributo viene versato al proprietario della casa, dopo sua sottoscrizione di rinuncia all’esecuzione dello sfratto. L’importo massimo del contributo è di 5.000 euro per coprire la morosità maturata e le spese legali (queste fino a un massimo di 800 euro).
Se il proprietario rinuncia allo sfratto e stipula anche un nuovo contratto, il massimo del contributo sale a 8.000 euro.
Se il proprietario non rinuncia allo sfratto, il richiedente può chiedere il contributo per il passaggio “da casa a casa”, per attivare – prima dell’esecuzione dello sfratto – una locazione in altro alloggio (con contratto non transitorio).
In questo caso, il contributo verrà versato al nuovo proprietario, dopo sua sottoscrizione di impegno a stipulare il contratto, e coprirà il deposito cauzionale, le prime tre mensilità del canone e il costo per eventuali attività di mediazione immobiliare, fino all’importo massimo di 3.500 euro.